Scadenza: domanda da presentare entro il 30 marzo 2026
Il portale RENTRI ha fornito indicazioni operative in merito alla cancellazione dei soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, a seguito delle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 202
Obbligo di cancellazione dal RENTRI
I soggetti che risultano esclusi dall’obbligo di iscrizione in virtù della nuova norma devono presentare istanza di cancellazione entro il primo trimestre del 2026, e comunque non oltre il 30 marzo 2026, utilizzando l’Area Operatori del portale RENTRI.
La cancellazione:
- ha effetto immediato,
- deriva dall’applicazione di una norma primaria sopravvenuta,
- non rientra nelle ipotesi disciplinate dall’art. 12, commi 6 e 7, del DM 4 aprile 2023 n. 59.
Le richieste presentate oltre il termine del 30 marzo 2026 saranno invece soggette alle procedure ordinarie previste dal citato art. 12.
Contributi e diritti versati
È importante precisare che non è previsto alcun rimborso dei contributi e dei diritti di segreteria già versati in precedenza, anche in caso di cancellazione per sopravvenuta esclusione normativa
Chi è escluso dall’obbligo di iscrizione
La Legge 199/2025 ha previsto l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI per:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
b) i seguenti produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6:
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8,
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti,
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
👉 New Life Green Solution supporta Studi professionali e imprese nella verifica dell’obbligo RENTRI, nella gestione delle pratiche di iscrizione e cancellazione e nell’adeguamento operativo alle nuove disposizioni normative.
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